Consolidated version of the EOTA statutesoriginal version, fixed by Ro traduzione - Consolidated version of the EOTA statutesoriginal version, fixed by Ro Italiano come dire

Consolidated version of the EOTA st

Consolidated version of the EOTA statutes

original version, fixed by Royal Decree of 8 September 1994, published in the Belgian Official Journal p24785 of 01.10.1994, and published in the Annexes to the Belgian Official Journal N 141 of 11 January 1995;
amended modification of the registered office of the organisation, endorsed by the EOTA ExCom on 18 May 2000 and published in the Annexes to the Belgian Official Journal N 20609, p 10517, of 14 September 2000;
amended by Belgian Ministerial Decree of 20 January 2004 and published in the Annexes to the Belgian Official Journal of 10 March 2004;
amended modification of articles 1 to 21 and repeal of articles 22 to 24, endorsed by the EOTA General Assembly on 11 June 2013 and published in the Annexes to the Belgian Official Journal N 13121725 of 02 August 2013 .




Article 1

Name and purpose of the Organisation



1.1 The name of the organisation is "European Organisation for Technical Assessment" (Organisation Européenne pour l’évaluation technique) abbreviated as "EOTA" (hereafter referred to as EOTA).



1.2 EOTA was initially established as “European Organisation for Technical Approvals” under the provisions of the EC-Council Directive of December 21, 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products (89/106/EEC-Official Journal of the European Communities L40 of 11/02/1989).



1.3 EOTA is the organisation for technical assessment according to Article 31 of the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (this Regulation being referred to hereafter as CPR).



1.4 Reference in the Statutes or in the Internal Regulations to the CPR shall be construed as reference to the corresponding provisions of the Directive 89/106/EEC as regards the transitional period and provisions in order to ensure the proper functioning of pending approval procedures until 1 July 2013 and the use of the assessment procedures and guidelines produced by EOTA before this date.



1.5 The Member States of the European Union (hereafter referred to as EU), European Free Trade Association (hereafter referred to as EFTA) States, Contracting Parties to the European Economic Area (hereafter referred to as EEA) Agreement and Candidate Countries or Contracting parties to Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products (hereafter referred as PECA) or similar covering construction products and including the granting of European Technical Assessments (hereafter referred to as ETAs) are hereafter referred to as “Member States”.



1.6 This organisation is subject to the provisions of Title III of the Belgian law of June 27, 1921 on the non profit making associations, the international non profit making associations and the foundations.



Article 2

Duties



2.1 EOTA is a non-profit making organisation which - using the scientific and technological expertise of its members - has the duty of developing and adopting "European Assessment Documents" (hereafter referred to as EADs) and of supporting and co-ordinating its members with regard to the preparation and granting of ETAs.



2.2 EOTA ensures that examples of best practice are shared between its members to promote greater efficiency and provide a better service to industry, and that adopted EADs and references to ETAs are kept publicly available.



2.3 EOTA also informs the European Commission (hereafter referred to as EC) and the Standing Committee on Construction of any question related to the preparation of EADs and suggests improvements to the EC based on experience gained.



2.4 EOTA can also deal with other matters concerning the making available and the use of construction products and the facilitation of innovation in construction.



Article 3

Registered Office



The registered office of the organisation is located at (1040) Brussels, Avenue des Arts 40, Belgium. It may be transferred within Belgium by decision of the General Assembly, described hereafter, and published within one month of the date on which the decision was taken in the annexes of the Belgian Official Journal.



Article 4

Organs and Officers



4.1 EOTA consists of the following organs:

- the General Assembly,

- the Executive Board and

- the Technical Board

as described in the articles hereafter.



4.2 The organisation has 4 officers, namely a President, a Treasurer, a Chair of its Technical Board and a Secretary General, whose duties are described hereafter.



Article 5

Membership



5.1 The General Assembly of EOTA shall, based on a written demand to EOTA, accept as members all "Technical Assessment Bodies" (hereafter referred to as TABs) meeting the following criteria:



The body has been designated by the respective Member State according to Article 29 of the CPR,
The body undertakes to accept and follow the Statutes and the Internal Regulations of EOTA.


5.2 At any time, each Member State has the right to choose, amongst the TABs which have been designated by this Member State, a Spokesbody. The Spokesbody is responsible to coordinate the positions of the TABs of the respective Member State for the purpose of decisions in the General Assembly and the Technical Board.



5.3 If a Member State has not chosen a Spokesbody, the designated TABs of this Member State shall agree on a common position for the purpose of decisions in the General Assembly and the Technical Board. This position shall be expressed by one TAB chosen by the TABs of this Member State amongst themselves as the Spokesbody.



5.4 At any time, each Member State has the right to withdraw the designation of a TAB. In these circumstances the TAB remains responsible to fulfil all its outstanding obligations to EOTA.



5.5 The General Assembly of EOTA shall confirm such a withdrawal at its following meeting.



5.6 If EOTA considers, based on sufficient evidence, that a member does not or no longer fulfil its tasks according to the CPR, or in case of any other relevant observation, the President of EOTA, upon proposal of the General Assembly, informs according to Article 31.4 (f) the EC, the Standing Committee on Construction, the Standing Committee of the EFTA States and the relevant Member State thereof.



5.7 Upon proposal of the Executive Board, the General Assembly of EOTA can suspend or withdraw the membership of a TAB when

the TAB has not paid the membership fee within 12 months from the formal reminder by registered mail, or
the TAB no longer fulfils the conditions set by the Statutes or the Internal Regulations to be a member.
The President shall inform the EC, the Standing Committee on Construction, the Standing Committee of the EFTA States and the relevant Member State of this procedure.



5.8 The measure according to Article 5.7 shall follow a procedure as defined in the Internal Regulations, ensuring that sufficient evidence is given, the member concerned is given the possibility to vindicate itself, and the opportunity to appeal.



5.9 If a Member State withdraws the designation of a TAB according to Article 30, paragraph 3 of the CPR, the membership of this TAB expires automatically, and the President shall inform the General Assembly thereof, notwithstanding the duty of the respective member to fulfil all its outstanding obligations to EOTA.



5.10 The organisation, the members and the members of the Executive Board cannot be held liable of any damage that would result, directly or not, from a decision taken by the General Assembly on the membership (acceptance, withdrawal, exclusion) of a TAB.



5.11 Members of EOTA on 30 June 2013 which are not yet designated as TABs remain for a transitional period a member in EOTA unless the respective Member State or the body itself inform EOTA otherwise. If the body is not designated as a TAB by 30 June 2014, its participation will expire by this date, unless the General Assembly decides to extend this period upon request of the respective Member State.



5.12 Candidate TABs from Member States according to Article 1, paragraph 1.5 of these Statutes may become observers by decision of the General Assembly.



5.13 Observers are not entitled to take part in any decision or vote. Representatives of observers cannot become officers or members of the Executive Board.



Article 6

Co-ordination with other Entities



6.1 EOTA is committed to work in close co-ordination with the EC, the Standing Committee on Construction and the Standing Committee of the EFTA States. Consequently, for the development and adoption of EADs according to the CPR, representatives of the EC and the Standing Committee of the EFTA States have the right to attend all related meetings of EOTA in the capacity of observers.



6.2 EOTA is committed to work in close co-ordination with European Standardisation Organisations, European Manufacturing Associations, European Contractors’ Associations, European Technical Organisations and European Research Associations. Consequently, for the development and adoption of EADs according to the CPR, EOTA may invite representatives from relevant organisations to all related meetings of the Technical Board of EOTA in the capacity of observers.



Article 7

General Assembly



7.1 The General Assembly of EOTA consists of all members as referred to in Article 5.



7.2 The President, the Treasurer, the Chair of the Technical Board and the Secretary General will attend all the meetings of the General Assembly. In the event that an officer cannot be present at the meeting, this officer may nominate one of the other officers of EOTA or a representative of a TAB to represent him. The nomination shall be approved by the meeting.
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versione consolidata dello statuto EOTA

Versione originale, fissati dal regio decreto 8 settembre 1994, pubblicati sulla rivista belga p24785 ufficiale del 1994/10/01, e pubblicate negli allegati alla rivista ufficiale belga n 141 del 11 Gennaio 1995;
modifica modificata della sede dell'organizzazione,approvato dal Comitato Esecutivo EOTA il 18 maggio 2000 e pubblicata negli allegati alla rivista belga ufficiale n 20609, p 10517, del 14 settembre 2000;
modificato dal decreto ministeriale belga del 20 gennaio 2004 e pubblicato negli allegati alla rivista ufficiale belga del 10 marzo 2004;
modifica modifica degli articoli da 1 a 21 e abrogazione degli articoli 22 a 24,approvato dal EOTA assemblea generale il 11 giugno 2013 e pubblicato negli allegati alla rivista ufficiale belga n 13121725 del 2 agosto 2013.




articolo 1

nome e lo scopo dell'organizzazione



1.1 il nome di l'organizzazione è "organizzazione europea per la valutazione tecnica" (organizzazione européenne pour l'tecnica di valutazione), abbreviato come "EOTA" (di seguito denominato EOTA).



1.2 EOTA era stato inizialmente creato come "organizzazione europea per il benestare tecnico" ai sensi delle disposizioni della direttiva CE-CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione legislative, regolamentari ed ( Gazzetta 89/106/eec-official delle Comunità europee L40 del 11/02/1989).



1.3 EOTA è l'organizzazione per la valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89 / 106/CEE (questo regolamento essendo di seguito denominato cpr).



1.4 riferimento negli statuti e nei regolamenti interni alla cpr deve essere inteso come riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda il periodo di transizione e disposizioni per garantire il corretto funzionamento delle procedure di omologazione in corso fino al 1 ° luglio 2013 e l'uso delle procedure di valutazione e linee guida prodotte EOTA prima di tale data.



1.5 gli stati membri dell'unione europea (di seguito denominato eu), Associazione europea di libero scambio (di seguito denominato EFTA),parti contraenti dello Spazio economico europeo (di seguito denominato SEE) e dei paesi candidati o partiti contraenti ai protocolli degli accordi europei sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso PECA) o di prodotti da costruzione di copertura simili, compresa la concessione delle valutazioni tecniche europee (di seguito denominatosono di seguito denominati "Stati membri".



1.6 questa organizzazione è soggetto alle disposizioni del titolo III della legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni.





Articolo 2 dazi



2.1 EOTA è un'organizzazione senza scopo di lucro che - utilizzando il know-how scientifico e tecnologico dei suoi membri - ha il compito di sviluppare e adottare "documenti per la valutazione europea" (di seguito denominati EADS) e di sostenere e coordinare i suoi membri con per quanto riguarda la preparazione e la concessione di ETA.



2.2 EOTA assicura che gli esempi di buone pratiche sono condivisi tra i suoi membri a promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore, e che EADS e riferimenti a ETA adottate siano tenuti a disposizione del pubblico.



2.3 EOTA informa inoltre la Commissione europea (in appresso ec) e il comitato permanente per la costruzione di qualsiasi domanda relativa alla preparazione di EADS e suggerisce miglioramenti alla CE in base all'esperienza maturata.



2.4 EOTA può anche trattare con altre questioni concernenti la messa a disposizione e l'uso di prodotti da costruzione e la facilitazione di innovazione nella costruzione.





Articolo 3, sede



la sede dell'organizzazione si trova al (1040) Bruxelles, Avenue des Arts 40, belgio. esso può essere trasferito in Belgio con decisione dell'assemblea generale, di seguito descritto, e pubblicata entro un mese dalla data in cui la decisione è stata presa negli allegati della rivista ufficiale belga.





articolo 4 organi e funzionari



4.1 EOTA si compone dei seguenti organi:.

- L'Assemblea Generale,

- Il Consiglio Direttivo e

- il tavolo tecnico

come descritto negli articoli di seguito



4.2 l'organizzazione ha 4 ufficiali, vale a dire un presidente, un tesoriere, un presidente del suo consiglio tecnico e un segretario generale, le cui funzioni sono descritte qui di seguito.



articolo 5

appartenenza



5.1 dell'assemblea generale della EOTA deve,sulla base di una richiesta scritta alla EOTA, accettare come soci tutti "organismi tecnici di valutazione" (di seguito denominati schede) che soddisfano i seguenti criteri:



l'organismo è stato designato dal rispettivo Stato membro ai sensi dell'articolo 29 del cpr ,
l'organismo si impegna ad accettare e seguire gli statuti ei regolamenti interni dell'EOTA.


5.2, in qualsiasi momento,ciascuno Stato membro ha il diritto di scegliere, tra le schede che sono state designate da tale Stato membro, un spokesbody. il spokesbody è responsabile di coordinare le posizioni delle schede del rispettivo Stato membro ai fini delle decisioni dell'assemblea generale e la scheda tecnica.



5.3 se uno Stato membro non ha scelto una spokesbody,le schede designati di questo Stato membro concordare una posizione comune ai fini delle decisioni dell'assemblea generale e la scheda tecnica. tale posizione è espressa da una scheda scelto dai linguette di questo Stato membro tra di loro come spokesbody.



5.4, in qualsiasi momento, ogni Stato membro ha il diritto di revocare la designazione di una scheda.in tali circostanze, la scheda rimane responsabile ad adempiere tutti gli obblighi in sospeso da EOTA.



5.5 dell'assemblea generale della EOTA conferma il ritiro nella riunione successiva.



5.6 se EOTA ritiene, sulla base di prove sufficienti, che un membro non o non più adempiere ai suoi compiti secondo il cpr, o in caso di qualsiasi altra osservazione pertinente, il presidente della EOTA,su proposta dell'assemblea generale, informa ai sensi dell'articolo 31.4 (f) la CE, il comitato permanente per la costruzione, il comitato permanente degli Stati EFTA e lo Stato membro competente.



5.7 su proposta del comitato esecutivo, l'assemblea generale di EOTA può sospendere o revocare l'appartenenza di una scheda quando

la scheda non ha pagato la quota associativa entro 12 mesi dal sollecito formale a mezzo raccomandata, o
la scheda non soddisfa più le condizioni stabilite dallo statuto o dei regolamenti interni per essere un membro.
il presidente ne informa il CE, l' comitato permanente per la costruzione, il comitato permanente degli Stati EFTA e lo Stato membro interessato di questa procedura.



5.8 del provvedimento ai sensi dell'articolo 5.7 deve seguire una procedura come definito nel regolamento interno, assicurando che è dato prove sufficienti, il membro interessato è data la possibilità di rivendicare se stessa, e la possibilità di ricorrere in appello.



5.9 se un membro Stato ritira la designazione di una scheda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del cpr,l'appartenenza di questa scheda scade automaticamente, e il presidente informa l'assemblea generale della stessa, fermo restando il dovere del rispettivo membro ad adempiere tutti gli obblighi in sospeso da EOTA.



5.10 l'organizzazione, i membri ei membri dell'esecutivo scheda non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno che potrebbe derivare, direttamente o no,da una decisione presa dall'assemblea generale di appartenenza (accettazione, recesso, esclusione) di una scheda.



5.11 membri della EOTA 30 giugno 2013 che non sono ancora designate come schede rimangono per un periodo transitorio di un membro EOTA a meno che il rispettivo Stato membro o il corpo stesso informare EOTA altrimenti. se il corpo non è designato come scheda entro il 30 giugno 2014,la sua partecipazione scadrà entro tale data, a meno che l'assemblea generale decide di prorogare tale termine, su richiesta del rispettivo Stato membro.



5,12 schede candidati provenienti da Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.5 del presente statuto possono diventare osservatori con decisione dell'assemblea generale.



5.13 osservatori non hanno diritto a partecipare a qualsiasi decisione o voto.rappresentanti degli osservatori non possono diventare funzionari o membri del comitato esecutivo.



articolo 6

coordinamento con altri enti



6.1 EOTA è impegnata a lavorare in stretto coordinamento con la CE, la commissione permanente la costruzione e il comitato permanente degli Stati EFTA. di conseguenza, per lo sviluppo e l'adozione di EADS secondo il cpr,rappresentanti della CE e del comitato permanente degli Stati EFTA hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni connesse dell'EOTA in qualità di osservatori.



6.2 EOTA è impegnata a lavorare in stretto coordinamento con le organizzazioni europee di normalizzazione, la produzione europea associazioni, associazioni di imprenditori europei,organismi tecnici europei e le associazioni di ricerca europei. di conseguenza, per lo sviluppo e l'adozione di EADS secondo il cpr, EOTA possono invitare rappresentanti di organizzazioni interessate a tutte le riunioni relative del consiglio tecnico dell'EOTA in qualità di osservatori.



articolo 7

assemblea generale



7.1 l'assemblea generale dell'EOTA è composto da tutti i membri di cui all'articolo 5.



7.2 il presidente, il tesoriere, il presidente della commissione tecnica e del segretario generale parteciperà a tutte le riunioni dell'assemblea generale. nel caso in cui un ufficiale non può essere presente alla riunione,questo ufficiale può nominare uno degli altri ufficiali dell'EOTA o un rappresentante di una scheda per rappresentarlo. la nomina deve essere approvata dall'assemblea.
Si prega di attendere..
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Versione consolidata degli statuti EOTA

versione originale, fissato dal regio decreto del 8 settembre 1994, pubblicato nella p24785 Gazzetta ufficiale belga di 01.10.1994 e pubblicato negli allegati il belga Gazzetta ufficiale N 141 del 11 gennaio 1995;
modificato modifica della sede legale dell'organizzazione, approvata dall'ExCom EOTA il 18 maggio 2000 e pubblicata negli allegati il belga ufficiale Gazzetta N 20609, p 10517, del 14 settembre 2000;
modificato dal decreto ministeriale belga del 20 gennaio 2004 e pubblicato negli allegati alla Gazzetta ufficiale belga del 10 marzo 2004;
modificato modifica degli articoli da 1 a 21 e l'abrogazione degli articoli 22-24, il 11 giugno 2013 ha approvato dall'Assemblea generale dell'EOTA e pubblicato negli allegati il belga 13121725 N Gazzetta ufficiale del 2 agosto 2013.




1 articolo

nome e scopo dell'organizzazione



1.1 il nome dell'organizzazione è "Organizzazione europea per la valutazione tecnica" (organizzazione Européenne pour il ' évaluation tecnica) abbreviato come "EOTA" (in appresso denominato EOTA).



EOTA 1.2 inizialmente nasce come "Organizzazione per benestare tecnico europeo" conformemente alle disposizioni della direttiva CE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, normative e amministrative degli Stati membri relative ai prodotti da costruzione (89/106/EEC-Gazzetta ufficiale della L40 Comunità europea di 11/02/1989).



1.3 EOTA è l'organizzazione per la valutazione tecnica secondo l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (il presente regolamento in riferimento all'aldilà come CPR).



1.4 Riferimento nello statuto o nei regolamenti interni per il CPR dovrà intendersi come riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda il periodo transitorio e disposizioni al fine di garantire il corretto funzionamento del sospeso fino al 1° luglio 2013, le procedure di approvazione e l'uso delle linee guida e procedure di valutazione prodotto da EOTA prima di questa data.



1,5 Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominato EU), associazione europea di libero scambio (in appresso denominato EFTA) Stati, Parte contraente dell'accordo di Area economica europea (in appresso denominato "See") e dei paesi candidati o protocolli agli accordi europei sulla valutazione di conformità e accettazione dei prodotti industriali (di seguito come PECA) o simile che copre i prodotti da costruzione e compresa la concessione di valutazioni tecniche europee (appresso parti contraenti sono in appresso denominate "Stati membri".



1.6 Questa organizzazione è soggetto alle disposizioni del titolo III della legge belga del 27 giugno 1921 su senza scopo di lucro che rende le associazioni, il non profit internazionale, rendendo le associazioni e le fondazioni.



articolo 2

doveri



2.1 EOTA è un non-profit fare una organizzazione che - sfruttando le competenze scientifiche e tecnologiche dei suoi membri - ha il compito di sviluppare e adottare "Documenti di valutazione europea" (in appresso denominato EADs) e di sostenere e coordinare i suoi membri per quanto riguarda la preparazione e concessione di ETAs.



2.2 EOTA assicura che esempi di buone pratiche sono condivisi tra i propri membri a promuovere una maggiore efficienza e fornire un servizio migliore all'industria e che ha adottato l'EADs e riferimenti a ETAs sono tenuti pubblicamente disponibili.



2.3 EOTA anche informa la Commissione europea (in appresso denominato "CE") e del comitato permanente per la costruzione di qualsiasi domanda relativa alla preparazione di EADs e suggerisce miglioramenti alla CE sulla base dell'esperienza maturata.



EOTA 2.4 può anche occuparsi di altre questioni riguardanti la messa a disposizione e l'uso dei prodotti da costruzione e la facilitazione dell'innovazione in edilizia.



Articolo 3

ufficio registrato



la sede dell'organizzazione si trova a (1040) di Bruxelles, Avenue des Arts 40, Belgio. Può essere trasferito in Belgio con decisione dell'Assemblea generale, descritte qui di seguito e pubblicato entro un mese dalla data in cui la decisione è stata presa negli allegati della Gazzetta ufficiale belga.



articolo 4

organi e funzionari



4.1 EOTA si compone dei seguenti organi:

-l'Assemblea generale,

-il comitato esecutivo e

-la scheda tecnica

come descritto nel seguito articoli.



4.2 l'organizzazione ha 4 ufficiali, vale a dire un Presidente, un tesoriere, una sedia della sua scheda tecnica e un segretario generale, cui funzioni sono descritte qui di seguito.



articolo 5

appartenenza



5.1 sono l'Assemblea generale dell'EOTA, basato su una richiesta scritta a EOTA, accettare come membri tutti "valutazione organi tecnici" (in appresso denominato "schede") che soddisfano i criteri seguenti:



l'organismo è stato designato dal rispettivo Stato membro secondo l'articolo 29 della CPR,
il corpo si impegna ad accettare e seguire gli statuti e i regolamenti interni dell'EOTA.


5.2 in qualsiasi momento, ogni Stato membro ha il diritto di scegliere, tra le schede che sono state designate da tale Stato membro, un Spokesbody. La Spokesbody si occupa di coordinare le posizioni delle schede del rispettivo Stato membro ai fini di decisioni in Assemblea generale e il Consiglio tecnico.



5.3 se uno Stato membro non ha scelto un Spokesbody, Schede di questo stato membro designate di comune accordo una posizione comune ai fini di decisioni in Assemblea generale e la scheda tecnica. Questa posizione è espressa da una scheda scelta dalle linguette di questo stato membro tra loro come il Spokesbody.



5.4 in qualsiasi momento, ogni Stato membro ha il diritto di revocare la designazione di una scheda. In queste circostanze la scheda rimane responsabile alla trasgressione tutti eccezionale a EOTA.



5.5 l'Assemblea generale dell'EOTA conferma una denuncia alla sua riunione seguente.



5.6 se ritiene EOTA, basato su elementi di prova sufficienti che un membro non soddisfa o non più suoi compiti secondo il CPR, o in caso di qualsiasi altra osservazione pertinente, Presidente dell'EOTA, su proposta dell'Assemblea generale, informa ai sensi dell'articolo 31.4 (f) la CE, il comitato permanente per la costruzione, il comitato permanente degli Stati EFTA e lo stato membro interessato.



5.7 su proposta del comitato esecutivo, la latta dell'Assemblea generale dell'EOTA sospendere o ritirare l'appartenenza di una scheda quando

la scheda non ha pagato la quota associativa entro 12 mesi dal richiamo formale per posta raccomandata, o
la scheda non soddisfi più le condizioni impostate gli statuti o i regolamenti interni per essere un membro.
il Presidente ne informa il CE, il comitato permanente per la costruzione, il comitato permanente degli Stati EFTA e lo stato membro interessato di questa procedura.



5.8 La misura secondo articolo 5.7 deve seguire una procedura, come definito nel regolamento interno, assicurando che sono dato prove sufficienti, il membro interessato è data la possibilità di rivendicare se stessa e la possibilità di appello.



5.9 se uno Stato membro ritira la designazione di una scheda in base all'articolo 30, paragrafo 3 della CPR, l'appartenenza di questa scheda scade automaticamente, e il Presidente informa l'Assemblea generale, fatto salvo il dovere del rispettivo membro tutti degli obblighi eccezionale a EOTA.



5.10 l'organizzazione, i membri e i membri del comitato esecutivo non possono essere ritenuti responsabili di qualsiasi danno che sarebbe risultato, direttamente o non, da una decisione adottata dall'Assemblea generale sull'appartenenza (accettazione, recesso, esclusione) di un TAB.



5,11 membri dell'EOTA su 30 giugno 2013 che non sono ancora indicati come schede rimangono per un periodo transitorio un membro in EOTA a meno che il rispettivo Stato membro o il corpo stesso informare altrimenti EOTA. Se il corpo non è designato come una scheda da 30 giugno 2014, sua partecipazione scadrà entro questa data, a meno che l'Assemblea generale decide di estendere questo periodo a richiesta del rispettivo membro stato.



5,12 schede candidati provenienti da Stati membri, secondo l'articolo 1, paragrafo 1.5 del presente statuto possono diventare osservatori con decisione dell'Assemblea generale.



5,13 osservatori non hanno diritto di prendere parte a qualsiasi decisione o voto. I rappresentanti degli osservatori non possono diventare ufficiali o membri del Consiglio esecutivo.



articolo 6

coordinamento con altri enti



EOTA 6,1 è impegnata a lavorare in stretto coordinamento con la CE, il comitato permanente per la costruzione e il comitato permanente degli Stati EFTA. Di conseguenza, per lo sviluppo e l'adozione di EADs, secondo la CPR, rappresentanti della CE e il comitato permanente degli Stati AELS hanno diritto a partecipare alle riunioni di tutti i relativi dell'EOTA in veste di osservatori.



EOTA 6,2 è impegnata a lavorare in stretto coordinamento con le organizzazioni europee di normazione, associazioni europee di produzione, le associazioni europee degli appaltatori, Organismi tecnici europei e le associazioni europee di ricerca. Di conseguenza, per lo sviluppo e l'adozione di EADs, secondo la CPR, EOTA può invitare rappresentanti di organizzazioni competenti a tutte le riunioni del Consiglio tecnico di EOTA, in qualità di osservatori.



articolo 7

Assemblea generale



7.1. L'Assemblea generale dell'EOTA è costituito da tutti i membri di cui all'articolo 5.



7.2 il Presidente, il tesoriere, il Presidente del comitato tecnico e il Segretario generale parteciperà a tutte le riunioni dell'Assemblea generale. Nel caso in cui un ufficiale non può essere presente alla riunione, questo ufficiale può nominare uno degli altri ufficiali dell'EOTA o un rappresentante di una scheda per rappresentarlo. La nomina deve essere approvata dall'Assemblea.
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Altre lingue
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