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versione consolidata dello statuto EOTA
Versione originale, fissati dal regio decreto 8 settembre 1994, pubblicati sulla rivista belga p24785 ufficiale del 1994/10/01, e pubblicate negli allegati alla rivista ufficiale belga n 141 del 11 Gennaio 1995;
modifica modificata della sede dell'organizzazione,approvato dal Comitato Esecutivo EOTA il 18 maggio 2000 e pubblicata negli allegati alla rivista belga ufficiale n 20609, p 10517, del 14 settembre 2000;
modificato dal decreto ministeriale belga del 20 gennaio 2004 e pubblicato negli allegati alla rivista ufficiale belga del 10 marzo 2004;
modifica modifica degli articoli da 1 a 21 e abrogazione degli articoli 22 a 24,approvato dal EOTA assemblea generale il 11 giugno 2013 e pubblicato negli allegati alla rivista ufficiale belga n 13121725 del 2 agosto 2013.
articolo 1
nome e lo scopo dell'organizzazione
1.1 il nome di l'organizzazione è "organizzazione europea per la valutazione tecnica" (organizzazione européenne pour l'tecnica di valutazione), abbreviato come "EOTA" (di seguito denominato EOTA).
1.2 EOTA era stato inizialmente creato come "organizzazione europea per il benestare tecnico" ai sensi delle disposizioni della direttiva CE-CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione legislative, regolamentari ed ( Gazzetta 89/106/eec-official delle Comunità europee L40 del 11/02/1989).
1.3 EOTA è l'organizzazione per la valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva del Consiglio 89 / 106/CEE (questo regolamento essendo di seguito denominato cpr).
1.4 riferimento negli statuti e nei regolamenti interni alla cpr deve essere inteso come riferimento alle corrispondenti disposizioni della direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda il periodo di transizione e disposizioni per garantire il corretto funzionamento delle procedure di omologazione in corso fino al 1 ° luglio 2013 e l'uso delle procedure di valutazione e linee guida prodotte EOTA prima di tale data.
1.5 gli stati membri dell'unione europea (di seguito denominato eu), Associazione europea di libero scambio (di seguito denominato EFTA),parti contraenti dello Spazio economico europeo (di seguito denominato SEE) e dei paesi candidati o partiti contraenti ai protocolli degli accordi europei sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso PECA) o di prodotti da costruzione di copertura simili, compresa la concessione delle valutazioni tecniche europee (di seguito denominatosono di seguito denominati "Stati membri".
1.6 questa organizzazione è soggetto alle disposizioni del titolo III della legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni.
Articolo 2 dazi
2.1 EOTA è un'organizzazione senza scopo di lucro che - utilizzando il know-how scientifico e tecnologico dei suoi membri - ha il compito di sviluppare e adottare "documenti per la valutazione europea" (di seguito denominati EADS) e di sostenere e coordinare i suoi membri con per quanto riguarda la preparazione e la concessione di ETA.
2.2 EOTA assicura che gli esempi di buone pratiche sono condivisi tra i suoi membri a promuovere una maggiore efficienza e fornire un miglior servizio al settore, e che EADS e riferimenti a ETA adottate siano tenuti a disposizione del pubblico.
2.3 EOTA informa inoltre la Commissione europea (in appresso ec) e il comitato permanente per la costruzione di qualsiasi domanda relativa alla preparazione di EADS e suggerisce miglioramenti alla CE in base all'esperienza maturata.
2.4 EOTA può anche trattare con altre questioni concernenti la messa a disposizione e l'uso di prodotti da costruzione e la facilitazione di innovazione nella costruzione.
Articolo 3, sede
la sede dell'organizzazione si trova al (1040) Bruxelles, Avenue des Arts 40, belgio. esso può essere trasferito in Belgio con decisione dell'assemblea generale, di seguito descritto, e pubblicata entro un mese dalla data in cui la decisione è stata presa negli allegati della rivista ufficiale belga.
articolo 4 organi e funzionari
4.1 EOTA si compone dei seguenti organi:.
- L'Assemblea Generale,
- Il Consiglio Direttivo e
- il tavolo tecnico
come descritto negli articoli di seguito
4.2 l'organizzazione ha 4 ufficiali, vale a dire un presidente, un tesoriere, un presidente del suo consiglio tecnico e un segretario generale, le cui funzioni sono descritte qui di seguito.
articolo 5
appartenenza
5.1 dell'assemblea generale della EOTA deve,sulla base di una richiesta scritta alla EOTA, accettare come soci tutti "organismi tecnici di valutazione" (di seguito denominati schede) che soddisfano i seguenti criteri:
l'organismo è stato designato dal rispettivo Stato membro ai sensi dell'articolo 29 del cpr ,
l'organismo si impegna ad accettare e seguire gli statuti ei regolamenti interni dell'EOTA.
5.2, in qualsiasi momento,ciascuno Stato membro ha il diritto di scegliere, tra le schede che sono state designate da tale Stato membro, un spokesbody. il spokesbody è responsabile di coordinare le posizioni delle schede del rispettivo Stato membro ai fini delle decisioni dell'assemblea generale e la scheda tecnica.
5.3 se uno Stato membro non ha scelto una spokesbody,le schede designati di questo Stato membro concordare una posizione comune ai fini delle decisioni dell'assemblea generale e la scheda tecnica. tale posizione è espressa da una scheda scelto dai linguette di questo Stato membro tra di loro come spokesbody.
5.4, in qualsiasi momento, ogni Stato membro ha il diritto di revocare la designazione di una scheda.in tali circostanze, la scheda rimane responsabile ad adempiere tutti gli obblighi in sospeso da EOTA.
5.5 dell'assemblea generale della EOTA conferma il ritiro nella riunione successiva.
5.6 se EOTA ritiene, sulla base di prove sufficienti, che un membro non o non più adempiere ai suoi compiti secondo il cpr, o in caso di qualsiasi altra osservazione pertinente, il presidente della EOTA,su proposta dell'assemblea generale, informa ai sensi dell'articolo 31.4 (f) la CE, il comitato permanente per la costruzione, il comitato permanente degli Stati EFTA e lo Stato membro competente.
5.7 su proposta del comitato esecutivo, l'assemblea generale di EOTA può sospendere o revocare l'appartenenza di una scheda quando
la scheda non ha pagato la quota associativa entro 12 mesi dal sollecito formale a mezzo raccomandata, o
la scheda non soddisfa più le condizioni stabilite dallo statuto o dei regolamenti interni per essere un membro.
il presidente ne informa il CE, l' comitato permanente per la costruzione, il comitato permanente degli Stati EFTA e lo Stato membro interessato di questa procedura.
5.8 del provvedimento ai sensi dell'articolo 5.7 deve seguire una procedura come definito nel regolamento interno, assicurando che è dato prove sufficienti, il membro interessato è data la possibilità di rivendicare se stessa, e la possibilità di ricorrere in appello.
5.9 se un membro Stato ritira la designazione di una scheda ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del cpr,l'appartenenza di questa scheda scade automaticamente, e il presidente informa l'assemblea generale della stessa, fermo restando il dovere del rispettivo membro ad adempiere tutti gli obblighi in sospeso da EOTA.
5.10 l'organizzazione, i membri ei membri dell'esecutivo scheda non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno che potrebbe derivare, direttamente o no,da una decisione presa dall'assemblea generale di appartenenza (accettazione, recesso, esclusione) di una scheda.
5.11 membri della EOTA 30 giugno 2013 che non sono ancora designate come schede rimangono per un periodo transitorio di un membro EOTA a meno che il rispettivo Stato membro o il corpo stesso informare EOTA altrimenti. se il corpo non è designato come scheda entro il 30 giugno 2014,la sua partecipazione scadrà entro tale data, a meno che l'assemblea generale decide di prorogare tale termine, su richiesta del rispettivo Stato membro.
5,12 schede candidati provenienti da Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.5 del presente statuto possono diventare osservatori con decisione dell'assemblea generale.
5.13 osservatori non hanno diritto a partecipare a qualsiasi decisione o voto.rappresentanti degli osservatori non possono diventare funzionari o membri del comitato esecutivo.
articolo 6
coordinamento con altri enti
6.1 EOTA è impegnata a lavorare in stretto coordinamento con la CE, la commissione permanente la costruzione e il comitato permanente degli Stati EFTA. di conseguenza, per lo sviluppo e l'adozione di EADS secondo il cpr,rappresentanti della CE e del comitato permanente degli Stati EFTA hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni connesse dell'EOTA in qualità di osservatori.
6.2 EOTA è impegnata a lavorare in stretto coordinamento con le organizzazioni europee di normalizzazione, la produzione europea associazioni, associazioni di imprenditori europei,organismi tecnici europei e le associazioni di ricerca europei. di conseguenza, per lo sviluppo e l'adozione di EADS secondo il cpr, EOTA possono invitare rappresentanti di organizzazioni interessate a tutte le riunioni relative del consiglio tecnico dell'EOTA in qualità di osservatori.
articolo 7
assemblea generale
7.1 l'assemblea generale dell'EOTA è composto da tutti i membri di cui all'articolo 5.
7.2 il presidente, il tesoriere, il presidente della commissione tecnica e del segretario generale parteciperà a tutte le riunioni dell'assemblea generale. nel caso in cui un ufficiale non può essere presente alla riunione,questo ufficiale può nominare uno degli altri ufficiali dell'EOTA o un rappresentante di una scheda per rappresentarlo. la nomina deve essere approvata dall'assemblea.
Si prega di attendere..