Spett.Le Riccardo e Gabriel,
ho ricevuto mandato da ES’GIVIEN, in persona del suo legale rappresentante, per significarle quanto segue.
La mia cliente ha lavorato duramente e con dedizione per creare ottimi rapporti con i suoi clienti e partner al fine di creare un'immagine di qualità e di alta professionalità.
La Vostra unilaterale iniziativa di instaurare rapporti diretti con buyer , contravvenendo ad ogni accordo preso, ha certamente creato danni all'immagine ed alla professionalità della mia assistita in termini di danno da reputazione commerciale passibili senz'ombra di dubbio di idoneo risarcimento danni.Vi inivito e diffido pertanto da qualsiasi iniziativa di contatto diretto con i clienti ES'GIVIEN, salvo agire nelle opportune sedi.
Si precisa inoltre, così come da contratto, che ogni capo, colore e dettaglio della collezione prodotta da Lumen per ES'GIVIEN Korea non può essere prodotto se non vi è un preventivo benestare della titolare.
Fatti noti evidenziano , invece, che a breve inizieranno le vendite in territorio Koreano di capi visti velocemente in forma di prototipo durante un'intervista milanese. Risulta evidente dunque come l'iter contrattuale pattuito non sia stato rispettato con evidenti, gravi ed irreparabili danni per la mia assistita. Si chiede pertanto l'immediata visione dei suddetti capi da parte dell'Ufficio Stile salva la risoluzione immediata del contratto in oggetto per violazione del principio fondante.
Preme sottolineare come anche gli articoli contrattuali sulle procedure pubblicitarie non sia stati rispettati come attesta agevolmente la pubblicità pubblicata su Cosmopolitan certamente ed evidentemente non conforme a quella approvata dalla mia cliente con palese lesione del diritto all'immagine del brand senza considerare il diritto al risarcimento in termini di spese vive per le risorse e il tempo impiegato per progettare e curare suddetta pubblicità secondo i canoni ES'GIVIEN che ci riserviamo di vantare.
In ultimo si ricorda come le provvigioni minime garantite per il primo anno pari ad euro 50.000 scadenzate per la fine di giugno non siano ad oggi ancora saldate.Con la presente , che costituisce formale messa in mora ad ogni effetto di legge, Vi invito e diffido, pertanto a provvedere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di questa missiva al pagamento a favore della mia assistita della somma indicata avvertendoVi sin d'ora che la mancanza di adempimeto spontaneo comporterà la risoluzione del contratto in oggetto e l'azione nelle competenti sedi giudiziarie al fine di ottenere il giusto diritto della mia cliente.
Fiducioso di un riscontro positivo anticipo che si renderà necessario quanto prima modificare alcune parti contrattuali sia per ciò che riguarda l'assistenza alla promozione del brand in termini di risorse umane messe a disposizione.
Cordialmente
Avv. Leonardo Marconi
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Spett.Le Riccardo e Gabriel, ho ricevuto mandato da ES’GIVIEN, in persona del suo legale rappresentante, per significarle quanto segue. La mia cliente ha lavorato duramente e con dedizione per creare ottimi rapporti con i suoi clienti e partner al fine di creare un'immagine di qualità e di alta professionalità. La Vostra unilaterale iniziativa di instaurare rapporti diretti con buyer , contravvenendo ad ogni accordo preso, ha certamente creato danni all'immagine ed alla professionalità della mia assistita in termini di danno da reputazione commerciale passibili senz'ombra di dubbio di idoneo risarcimento danni. Vi inivito e diffido pertanto da qualsiasi iniziativa di contatto diretto con i clienti ES'GIVIEN, salvo agire nelle opportune sedi. Si precisa inoltre, così come da contratto, che ogni capo, colore e dettaglio della collezione prodotta da Lumen per ES'GIVIEN Korea non può essere prodotto se non vi è un preventivo benestare della titolare. Fatti noti evidenziano , invece, che a breve inizieranno le vendite in territorio Koreano di capi visti velocemente in forma di prototipo durante un'intervista milanese. Risulta evidente dunque come l'iter contrattuale pattuito non sia stato rispettato con evidenti, gravi ed irreparabili danni per la mia assistita. Si chiede pertanto l'immediata visione dei suddetti capi da parte dell'Ufficio Stile salva la risoluzione immediata del contratto in oggetto per violazione del principio fondante. Preme sottolineare come anche gli articoli contrattuali sulle procedure pubblicitarie non sia stati rispettati come attesta agevolmente la pubblicità pubblicata su Cosmopolitan certamente ed evidentemente non conforme a quella approvata dalla mia cliente con palese lesione del diritto all'immagine del brand senza considerare il diritto al risarcimento in termini di spese vive per le risorse e il tempo impiegato per progettare e curare suddetta pubblicità secondo i canoni ES'GIVIEN che ci riserviamo di vantare. In ultimo si ricorda come le provvigioni minime garantite per il primo anno pari ad euro 50.000 scadenzate per la fine di giugno non siano ad oggi ancora saldate. Con la presente , che costituisce formale messa in mora ad ogni effetto di legge, Vi invito e diffido, pertanto a provvedere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di questa missiva al pagamento a favore della mia assistita della somma indicata avvertendoVi sin d'ora che la mancanza di adempimeto spontaneo comporterà la risoluzione del contratto in oggetto e l'azione nelle competenti sedi giudiziarie al fine di ottenere il giusto diritto della mia cliente. Fiducioso di un riscontro positivo anticipo che si renderà necessario quanto prima modificare alcune parti contrattuali sia per ciò che riguarda l'assistenza alla promozione del brand in termini di risorse umane messe a disposizione. Cordialmente Avv. Leonardo Marconi
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