La parte venditrice garantisce la conformità degli impianti in dotazione al fabbricato abitativo in oggetto alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati, fermo restando che ogni onere e spesa concernente l'adeguamento dei predetti impianti all'eventuale sopravvenuta normativa farà carico alla parte acquirente in quanto di ciò si è tenuto conto nella determinazione del prezzo di compravendita, mentre il manufatto in oggetto è completamente privo di impianti e, pertanto, non ricorrono le ipotesi di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.